Che cos’è esattamente un fondo cassa? È un accantonamento cui l’amministratore può ricorrere in situazioni particolari, per esempio per spese urgenti, o per sopperire a disavanzi derivanti dal ritardato versamento dei contributi da parte di uno o più condomini. Anche se in alcune situazioni può sembrare la soluzione ideale, perché consente di avere un gruzzolo al quale attingere in qualunque momento, la sua costituzione non è per niente pacifica. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in assenza di diversa convenzione adottata all’unanimità, la ripartizione delle spese condominiali debba sempre avvenire con i criteri di proporzionalità dettati dall’art. 1123 del codice civile: secondo i millesimi di proprietà, quando si tratta della conservazione e del godimento delle parti comuni dell’edificio e della prestazione dei servizi resi nell’interesse di tutti; in proporzione dell’uso che ciascuno può farne se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa.
E ancora: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” (art. 1123, ultimo comma).
È anche vero che la giurisprudenza consente la costituzione del fondo cassa se un fornitore minaccia un’azione esecutiva nei confronti del condominio inadempiente, oppure la società erogatrice dell’energia elettrica e del gas usa l’arma dell’interruzione della fornitura. Non è invece possibile per spese straordinarie non determinate né determinabili, perché esula dalla competenza dell’assemblea condominiale operare oltre la dimensione annuale della gestione con spese ipotetiche, senza specifica causale né destinazione.
Ciò precisato, nel condominio della nostra lettrice è vigente il fondo cassa perché approvato da una delibera dell’assemblea. Legittima o meno che sia, la delibera che lo ha istituito è valida e operante fino a che, impugnata davanti alla magistratura, non venga dichiarata nulla. Fino a quel momento nessun condomino può sottrarsi al versamento del contributo richiesto dall’amministratore.
fonte
http://www.ilsalvagente.it
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