lunedì 23 agosto 2010

preventivo on line

Per ottener un preventivo usufruendo del servizio info@studio2emme.com è necessario indicare

l'indirizzo dello stabile

il numero di appartamenti

il numero di negozi

il numero di box

il numero di cantine

i servizi di studio2emme

Elenco qui di seguito i principali servizi che lo studio2emme riserva ai suoi condomini:
• Firma sul conto corrente;
• Numero Verde per le Urgenze
• Servizio di consulenza fornito da A.N.AMM.I. in ambito legale, fiscale, tecnico e
assicurativo
• Convenzioni (il servizio ad oggi comprende la consulenza di un agrotecnico iscritto all'albo
specializzato nella cura di piante da appartamento e terrazi; Servizio di tinteggiatura;
Arredobagno; idraulico)
• C ntact center (ricevimento sia telefonico che in ufficio su appuntamento);
• Servizio mail (per qualsiasi tipo di consulenza a carattere generale che non configuri
urgenza o intervento in appartamento: risposta in 48 ore)
• Rendiconto on line e sms: per visionare sul proprio pc di casa tutto lo storico di pagamento
del condominio e ricevere sms di avvisi ( es chiusura acqua, ecc). opzionali

responsabile fornitori

Dott. Tangorra

e-mail m.tangorra@studio2emme.com

amministratore di condominio

Dott. Manuel Boccadoli -Amministratore

Cell 331 8669528 !! fornitori e preventivi

Tel 02683309 lu-gio h 15,30-18,30
Ve h 9-12

Fax 02 68852058

e-mail m.boccadoli@studio2emme.com

la nostra filosofia

La nostra professione " Amministratore di Condominio" negli ultimi anni e' divenuta sempre piu ' difficile e selettiva, ed e' per questo che il nostro obiettivo e' assai semplice quanto impegnativo:

-precisione nel'amministrazione ivi compresa quella fiscale e tributaria, con lo scrupolo e l'attenzione che ci contraddistingue

- trasparenza nella gestione e nella contabilita' di ogni singolo condominio; tutto documentabile on line e massima disponibilita' ad ogni chiarimento

- risparmio da ogni spese ingiustificata che rende vana ogni corretta gestione. Verifica di tutti i fornitori ed esplusione immediata di chi non rispetta lealmente la nostra professionalita' e la corretta gestione economica dello stabile

chi siamo

Il nostro studio di amministrazione condominiale ha sede in viale Marche 93 a soli 100 metri dalla fermata linea gialla di Maciachini. Per tutti coloro che volessero prendere appuntamento per un libero consulto e la richiesta di un preventivo senza impegno il nostro numero di telefono è 02-683309. Contatto mail info@studio2emme.com sito istituzionale www.studio2emme.com

dove siamo

studio2emme viale Marche 93 MM Maciachini


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contatti orari

STUDIO2EMME: orari di ricevimento telefonico ed in ufficio su appuntamento

Lunedi'-Giovedi' h 15,30-18,30
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riposta in 24 h lavorative ( solo ed esclusivamente per informazioni a carattere generico e non urgente)

venerdì 2 aprile 2010

Milano la privacy dell'assemblea di condominio

Essa può deliberare interventi innovativi, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o ancora può decidere di promuovere o resistere ad una lite, votare per l’adozione o la modificazione del regolamento di condominio.

I condomini, intesi quali proprietari (o usufruttuari) dell’unità immobiliare ubicata nel condominio, hanno diritto (a pena d’invalidità delle deliberazioni) di partecipare all’assemblea.

Tecnicamente l’occupante un’unità immobiliare (si pensi al coniuge non proprietario, nel caso d’appartamento in separazione dei beni) deve essere considerato estraneo al condominio.

La partecipazione può essere diretta o per delega.

La delega, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, può essere conferita a qualunque soggetto, sia esso l’amministratore, un altro condomino, un estraneo al condominio (si faccia riferimento all’ipotesi del coniuge di cui sopra).

In sostanza all’assemblea può partecipare un condomino o una persona di sua fiducia.

Al di fuori di questi casi che cosa accade se, per necessità, si deve far partecipare all’adunanza un estraneo al condominio, nel senso sopra specificato?

Si pensi alla presenza di un avvocato nel caso in cui i condomini debbano decidere su una iniziativa legale, o al tecnico incaricato di spiegare la vantaggiosità della dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, ecc.

In questi casi, in seguito al recepimento della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali (la così detta privacy, il riferimento normativo attuale è il d.lgs n. 196/03), ci si è posti il problema della legittimità della presenza di estranei all’assemblea.

In effetti i condomini, vista la delicatezza di alcuni temi, potrebbero, a giusta ragione, vantare il diritto di discutere tra loro, senza alcuna interferenza esterna nelle vicende che li riguardano.

Si pensi, ad esempio, alla necessità di dover deliberare su una causa da intraprendere.

La presenza di estranei nella stessa assemblea, ad esempio di un tecnico chiamato per parlare di altri argomenti, potrebbe essere inopportuna.

Si è occupato della vicenda il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con un provvedimento del 18 maggio 2006 ha affermato che ha affermato che possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l’assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all’assemblea il conduttore di un immobile del condominio.

In sostanza gli estranei al condominio (tecnici, legali, inquilini, ecc.) potranno partecipare all’assemblea:

a)solo per il tempo necessario ad discutere l’argomento all’ordine del giorno inerente le questioni di loro interesse;

b)in tutti quei casi indicati espressamente indicati dalla legge (es. per gli inquilini questioni relative all’uso dell’impianto di riscaldamento);

c)in tutte quelle altre circostanze in cui vi sia l’esplicito consenso dei condomini

sabato 14 novembre 2009

Il regolamento condominiale

Il regolamento di condominio è molto importante in quanto disciplina la vita condominiale.
All'interno del regolamento di condominio sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Sono allegate al regolamento di condominio le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese.
In pratica, il regolamento di condominio, può essere considerata la legge interna dei condomini. Una legge speciale rispetto alla normativa generale dettata dal codice civile.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Il regolamento di condominio è obbligatorio nel caso che il numero di condomini sia superiore a dieci, e facoltativo in ogni altro caso; se i condomini sono solo due, possono trovare applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139, le disposizioni sulla comunione.
L’articolo 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un regolamento di condominio quando vi sono più di dieci condomini. Diversamente la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta predisposto verranno applicate le stesse regole e norme previste per quello obbligatorio e avrà la stessa efficacia.

Il regolamento condominiale non può limitare o condizionare il diritto dei condomini sulla cosa comune, a meno che non siamo previste in un regolamento contrattuale.
Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).

giovedì 1 ottobre 2009

Testo di riforma del condominio all'esame del Senato

Ddl Senato 71

Torna la riforma delle norme sul condominio. Fra le novità, maggioranze ridotte in assemblea, diritto di voto agli inquilini sulle decisioni ordinarie e non piщ solo in materia di riscaldamento, incarico biennale all'amministratore, contabilità più facile da interpretare. Novità anche in materia di morosità. Obbligatorio, anche, il ricorso al conto corrente condominiale.
Il testo è in esame e potrebbe cambiare totalmente o non essere mai approvato.

martedì 9 giugno 2009

Il regolamento condominiale

Il regolamento di condominio è molto importante in quanto disciplina la vita condominiale.
All'interno del regolamento di condominio sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Sono allegate al regolamento di condominio le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese.
In pratica, il regolamento di condominio, può essere considerata la legge interna dei condomini. Una legge speciale rispetto alla normativa generale dettata dal codice civile.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Il regolamento di condominio è obbligatorio nel caso che il numero di condomini sia superiore a dieci, e facoltativo in ogni altro caso; se i condomini sono solo due, possono trovare applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139, le disposizioni sulla comunione.
L’articolo 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un regolamento di condominio quando vi sono più di dieci condomini. Diversamente la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta predisposto verranno applicate le stesse regole e norme previste per quello obbligatorio e avrà la stessa efficacia.

Il regolamento condominiale non può limitare o condizionare il diritto dei condomini sulla cosa comune, a meno che non siamo previste in un regolamento contrattuale.
Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999)

sabato 2 maggio 2009

Le tabelle millesimali

Le tabelle millesimali

A cura dell'Associazione A.R.A.I.

Le tabelle millesimali hanno la funzione di determinare il valore delle singole unità immobiliari e di conseguenza il valore delle singole quote di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio ai fini della ripartizione delle spese e della formazione della volontà dell'organo assembleare.

In virtù di quanto dispone l'art. 68 att. c.c. "per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.

I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano".

Le tabelle millesimali possono essere contenute in un regolamento contrattuale perché predisposte dal costruttore o redatte successivamente per volontà dei singoli condomini. In entrambi i casi la formazione delle tabelle integra un vero e proprio negozio di natura contrattuale, che, andando a riguardare il diritto di comproprietà dei singoli sulle parti comuni, richiede per l’approvazione o modifica l’unanimità. Qualora vi fossero disaccordi e non si potesse arrivare alla formazione delle tabelle millesimali, è previsto che anche un solo condomino possa rivolgersi all’autorità giudiziaria che, procedendo alla redazione tramite un perito, rende obbligatorie per tutti i condomini le tabelle.

Vi sono vari tipi di tabelle millesimali.

La più importante è sicuramente quella di proprietà che esprime il rapporto tra i valori delle singole unità immobiliari, espresse appunto in millesimi. In quasi tutti i condomini ormai vi sono, oltre la tabella di proprietà, altre tabelle, tutte relative ai servizi ed agli impianti comuni regolandone le varie spese di gestione (es. riscaldamento, scale, androne, ascensore, portierato, autoclave ecc …).

La redazione delle tabelle millesimali dovrebbe possibilmente essere affidata ad un tecnico in quanto occorre attuare un accurato studio dello stabile, effettuare le planimetrie delle varie unità immobiliari, e procedere poi all’esame delle caratteristiche qualitative, che, a loro volta, incideranno sulla scelta dei valori dei cosiddetti coefficienti riduttori.

Tali coefficienti, definiti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°12480/66, sono detti di differenziazione ed indicano con 1 il valore normale medio, che può essere aumentato o diminuito secondo se le caratteristiche qualitative hanno più o meno importanza.

Criteri di determinazione.

Nella determinazione di una tabella millesimale non ha alcuna importanza il calcolo esatto dei valori Lire/Mq., o delle superfici o dei volumi, quanto invece il rapporto tra i valori o superfici o volumi delle unità immobiliari. Non vanno tenuti in considerazione il canone di locazione, lo stato di manutenzione o i miglioramenti apportati nel tempo all’unità immobiliare.

L’applicazione dei vari "coefficienti di riduzione", alla superficie o volume reale delle singole unità immobiliari, trasforma tale superficie da reale in virtuale o volume virtuale.

La quota millesimale relativa ad ogni unità immobiliare deriva dal rapporto tra la superficie virtuale della u. i. e la somma di tutte le superfici virtuali di tutte le u. i., secondo coefficienti prestabiliti.

Prendiamo ora in esame i vari coefficienti applicabili:

1. Coefficiente di destinazione o categoria catastale: viene utilizzato solamente se nello stesso immobile sono presenti unità immobiliari di diverse categorie catastali.
2. Coefficiente di utilizzazione: identifica il particolare uso dei singoli ambienti dell’u.i..
3. Coefficiente di altezza: si applica se l’altezza interna è diversa tra le varie u. i., in questo caso si dovrà calcolare il volume e non la superficie.
4. Coefficiente di orientamento: tiene conto degli effetti connessi ai punti cardinali, e si applica se l’edificio comprende più u. i. per piano, ciascuno con diversa esposizione.
5. Coefficiente di esposizione e prospetto: viene preso in considerazione se le varie u. i. di un edificio hanno una veduta differente secondo che abbiano il prospetto panoramico, su strada principale, secondaria, chiostrine, pozzi di luce ecc.
6. Coefficiente di piano: considera gli effetti che derivano ad una u. i. in relazione alla sua altezza dal suolo, e dipende dal fatto che l’immobile abbia o meno l’ascensore.
7. Coefficiente di funzionalità: si applica se è evidente la razionalità e funzionalità degli spazi tra le varie u.i. dell’edificio.
8. Coefficiente di luminosità: tiene della quantità di luce che penetra nei vari ambienti, dipende dall’altezza del piano, e si ottiene dal rapporto della superficie dell’ambiente per la misura delle varie finestre.

Dopo aver definito l’applicazione dei vari coefficienti, che esprimono le differenze qualitative tra le varie u.i., questi si moltiplicheranno tra loro, al fine di avere un unico coefficiente, detto globale, che servirà per determinare la superficie o volume reale e dunque le quote millesimali di ogni u.i..

I valori, determinanti le quote millesimali, (ex art. 69 att. c.c.) "possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano".

domenica 26 aprile 2009

CANI PERICOLOSI IN CONDOMINIO

Le concrete attribuzioni dell'amministratore di condominio non si esauriscono in quelle contemplate dal codice civile, ma comprendono operazioni inerenti all'adempimento dell'obbligazione di garante della sicurezza pubblica e privata attinenti al condominio. Tra queste rientrano, a pieno titolo, anche le vicissitudini e le contestazioni sulla presenza di animali domestici, contestazioni il cui numero negli ultimi tempi e molto cresciuto. Nelle aule del tribunale sono sempre piu numerosi, ad esempio, i procedimenti civili o penali originati dai rumori notturni prodotti dagli animali.Ma anche la presenza di un cane espressamente tenuto per la guardia domestica comincia a diventare un problema, specie se il proprietario ha scelto un cane "pericoloso", uno di quelli "a rischio di aggressività" individuati dall'Ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministero della salute, o in ogni caso in presenza di cane che ha manifestato aggressivita. Se il proprietario non obbedisce all'obbligo di visita presso la ASL a seguito di aggressivita, e ravvisabile nei suoi confronti la violazione dell'articolo 650 del codice penale, il quale prevede la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206 per chi non ottemperi ad un ordine dato dall'autorità per ragioni di igiene o di sicurezza pubblica. Quanto all'amministratore condominiale, per tutelare la propria e l'altrui incolumita, e pienamente titolato a:

* segnalare, anche in forma scritta, al servizio veterinario della ASL locale i casi di aggressione di condomini da parte di cani esistenti nel condominio, affinche gli stessi animali vengano inseriti nell'elenco dei cani mordaci previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza e richiedere l'adozione di percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
* richiedere, anche in forma scritta, mediante l'invio di una apposita circolare ai condomini, l'adozione della museruola o del guinzaglio (o il contemporaneo uso del guinzaglio e della museruola per i cani inseriti nell'elenco delle razze pericolose) allorquando conducano i cani all'interno dei locali comuni del condominio, considerati aperti al pubblico come da ordinanza del 2006, nonche la stipulazione della polizza di responsabilita civile contro terzi per i danni cagionati dal cane da parte dei proprietari condomini dei cani aggressivi inseriti nell'elenco delle razze pericolose per l'uomo.

mercoledì 22 aprile 2009

Condomini morosi l’amministratore è legittimato a proporre istanza di fallimento

Il condominio, al pari di qualsiasi creditore, può agire per far dichiarare il fallimento del condomino moroso che svolga un’attività imprenditoriale.
Chi amministra un condominio sa quanto frequente sia l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali riferite all’uso delle parti comuni.
Ebbene, la giurisprudenza più recente ha stabilito che l’amministratore, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, è legittimato a proporre istanza di fallimento nei confronti del condomino imprenditore in mora con i pagamenti delle spese condominiali.
Non solo.
I crediti del condominio possono trovare soddisfazione anche qualora la dichiarazione di fallimento sia già intervenuta.
Infatti, il condominio può insinuarsi nel fallimento precedentemente dichiarato dal Tribunale, indicando il credito vantato nei confronti del condomino fallito.
In questo caso tuttavia esso non è assistito da privilegio, per cui verrà soddisfatto soltanto se e nella misura in cui risulti un residuo attivo successivo al pagamento dei crediti privilegiati.
Sul punto, vanno rilevate ulteriori precisazioni.
In primo luogo, il fallito ha diritto di continuare ad abitare con la propria famiglia l’immobile di sua proprietà sino alla liquidazione di tutte le attività.
Questo è quanto prevede la vigente legge fallimentare, la quale stabilisce che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta da tale uso sino a quando non sia terminata la liquidazione di tutte le attività.
In secondo luogo, l’acquirente dell’immobile del fallito risponde delle spese condominiali maturate nella gestione precedente e in quella in corso al momento del trasferimento, per la parte non soddisfatta dal fallimento.
L’amministratore, dunque, è legittimato a rivolgersi all’acquirente nel caso in cui il credito del condominio per le spese condominiali non abbia trovato integrale soddisfazione dal fallimento.

lunedì 20 aprile 2009

Regione Lombardia. Bando per la concessione di contributi a chi adegua gli impianti di riscaldamento centralizzati alla contabilizzazione del calore

Il bando è riservato a chi adegua gli impianti di riscaldamento centralizzati alla contabilizzazione del calore (regolazione della temperatura appartamento per appartamento e calcolo individuale dei consumi di combustibile). Il bando, che nell’ ultima versione rettificata e corretta è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2009 con decreto direttoriale 26 gennaio 2009 - n. 557, distingue due beneficiari possibili: da una parte gli Enti locali ed Aziende Lombarde per l’ Edilizia Residenziale (Aler) dall’ altra i condomini privati con più di 4 appartamenti. Per questi ultimi è concesso un contributo a fondo perduto fino al 30% della spesa ammissibile (50 euro al massimo per ogni calorifero o 250 euro in caso di impianto a distribuzione orizzontale che serve un singolo appartamento).

La Lombardia paga un terzo della contabilizzazione in condominio. Viene inoltre rimborsata la metà della spesa necessaria per la certificazione energetica dell’ impianto. Infine, è possibile incassare un bonus aggiuntivo in caso di sostituzione di una caldaia esistente con un modello dotato di marchio energetico ad almeno a 3 stelle. Consiste in un incentivo da assegnare per ogni kW di potenza nominale della caldaia (25 euro fino 200 kW, 10 euro tra i 201 e i 500 kW; 9 euro oltre i 500 kW). Per esempio, la sostituzione di una caldaia di un condominio medio - grande (350 kW) sarà premiata con 6.500 euro.

Gli interventi devono essere approvati in assemblea dall’ 1 febbraio 2009 e conclusi e collaudati entro 18 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo. Il contributo va infine richiesto entro 30 giorni dal collaudo definitivo dell’ impianto. Molto interessante è il fatto che questi incentivi sono cumulabili con le detrazioni fiscali del 36 e del 55%. Dal momento però che le gli sconti fiscali si applicano “sulla spesa effettivamente sostenuta”, logica vorrebbe che da essa vadano detratti i contributi regionali. La stessa Regione è in attesa di chiarimenti dell’ agenzia delle Entrate, anche perché non si sa come applicare questo criterio, quando spesso lo stesso contribuente non conosce, al momento della richiesta della prima detrazione, l’ entità del contributo regionale.

Le domande vanno presentate a firma dell’ amministratore di condominio alla Regione Lombardia, Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, via Pola 14, 20125 Milano, sulla base dei modelli allegati al bando. Il contribuito sarà concesso fino all’ esaurimento dei fondi disponibili: meglio affrettarsi.

Condominio e terremoti. Quali controlli può eseguire il Condominio sulla staticità del fabbricato? E come? A chi rivolgersi?

Il condominio per il tramite del legale rappresentante - ossia l’amministratore – che può agire autonomamente, in quanto trattasi della conservazione dell’immobile e della sicurezza dei condomini e dei terzi, o convocando un’assemblea straordinaria, che quindi necessita in questo secondo caso di una delibera che come quorum deliberativo in seconda convocazione abbisogna della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei 500 millesimi dei millesimi di proprietà, può richiedere la verifica dell’immobile o ai VV.FF. o ad un tecnico abilitato. Che può essere ad esempio un ingegnere, ed è consigliato che lo sia.

A fronte del sopralluogo il condominio avrà il loro parere sullo stato dell’immobile.

Dopo la verifica effettuata, si può approfondire ulteriormente con il posizionamento di apparecchiature dotate di oscillometri che registrano se lo stabile si muove ancora, o delle biffe, che, per essere maggiormente chiari, sono dei vetrini, s’incastrano nelle crepe, eventualmente createsi.

Dopo un certo numero di giorni si passa a vedere se le biffe son cadute o meno. Tutto ciò ovviamente sotto la regia delle persone sopra citate che andranno retribuite dai proprietari delle unità immobiliari in base alla tabella dei millesimi di proprietà che in genere è la tabella A.

Il sopralluogo dei VV.FF. è gratuito, ma come potete immaginare sono sempre pieni di lavoro.

In particolare in questo periodo con l’emergenza e con le richieste da parte di tutti si deve attendere tantissimo tempo prima che vengano a visionare.

Mentre un tecnico abilitato che si assume la responsabilità civile e penale delle dichiarazioni che rilascerà e che studierà lo stato dell’immobile può costare per il solo sopralluogo e la relazione circa Euro 2.000,00 (duemila/00), per lo studio più approfondito all’incirca altri 7.000,00 € (settemila/00).

Dico all’incirca perché la spesa ovviamente può variare da tecnico a tecnico.

La seconda spesa è cospicua in quanto lo studio dura circa sei /sette mesi con svariati sopralluoghi foto e relazioni.

Comunque penso che sia doveroso e giusto affrontare questa spesa in caso di dubbi circa la stabilità del proprio corpo di fabbrica, visto che di conseguenza si rischia la propria vita.

domenica 19 aprile 2009

Classificazione sismica comune per comune e riferimenti normativi - Milano studio2emme

Visita il sito

http://www.zonasismica.it/classificazione/statistiche_regionali1.htm

per vedere la classificazione sismica del tuo comune, basta inserirne il nome nell'apposito campo di ricerca

visita il sito

http://zonesismiche.mi.ingv.it/

per visionare la cartina delle zone sismiche in italia

Riferimenti normativi

* Norme Tecniche per le Costruzioni
Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture (GU n.29 del 04/02/2008)
* Ordinanza PCM 3519 (28/04/2006)
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (G.U. n.108 del 11/05/2006)
* Ordinanza PCM 3274 (20/03/2003)
primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 08/05/2003)

Pericolo amianto: informazioni utili per il cittadino - Milano studio2emme

A proposito di AMIANTO

Nel passato sono stati messi in commercio manufatti contenenti fibre di amianto, che per le loro
caratteristiche ignifughe e di coibentazione hanno avuto una grande diffusione. Tali manufatti possono
essere ancora presenti negli ambienti di vita e di lavoro e presentare un cattivo stato di conservazione.
In tale caso è opportuno procedere al loro corretto smaltimento o messa in sicurezza.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili per affrontare tali situazioni.
> IN CASA VOSTRA
sono presenti piccoli oggetti di uso domestico contenenti amianto come guanti da forno, teli da stiro,
piccoli pannelli per isolamento termico, fioriere
o piccole tettoie con amianto che abbiano una superficie massima di 25 mq - poste ad una altezza non
superiore a 2 m da terra e con un peso massimo di 200 kg
e non sapete come fare per rimuoverli e smaltirli senza rischi??
Contattate il Servizio Clienti AMSA al numero verde 800.33.22.99 per prenotare il ritiro
GRATUITO al vostro domicilio
> NEGLI AMBIENTI ESTERNI CHE FREQUENTATE
avete notato coperture o manufatti in cemento amianto particolarmente degradate?
Fate un esposto scritto al Comune di Milano – Settore Ambiente – Ufficio Emergenze Bonifiche
Ambientali che si avvarrà di ARPA per gli accertamenti
> IN LOCALI DI SERVIZIO O IN AMBIENTI CONDOMINIALI
sono presenti piccole tettoie, tubazioni, caldaie, canne fumarie rivestite di materiale contenente
amianto, o pavimentazioni in vinil-amianto (linoleum di vecchia data)?
Segnalate il problema al vostro Amministratore di condominio, che è responsabile della
manutenzione di queste strutture, perché programmi le bonifiche quando necessarie. Nel caso di
risposte insoddisfacenti fate un esposto scritto al Comune di Milano – Settore Ambiente – Ufficio
Emergenze Bonifiche Ambientali che si avvarrà del Servizio di Igiene Pubblica della ASL Città di
Milano per gli accertamenti
> NEL VOSTRO AMBIENTE DI LAVORO
è presente del materiale contenente amianto?
Segnalate il problema al vostro datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione della vostra azienda (RSPP) perché vengano programmate le necessarie bonifiche. In
caso di risposte insoddisfacenti fate un esposto scritto al Servizio Prevenzione Salute Ambiente
Lavoro della ASL Città di Milano (si veda l’elenco delle U.O.PSAL territorialmente competenti sul sito
web: WWW.asl.milano.it > area prevenzione > sicurezza sul lavor

giovedì 16 aprile 2009

VADEMECUM PER PREVENIRE FURTI O TRUFFE IN CONDOMINIO

1.
Non aprite in nessun caso la porta a persone sconosciute, anche se di bella presenza;
2.
Non aprite mai il portone condominiale senza avere prima verificato chi abbia suonato il campanello;
3.
Se la persona che chiede di entrare nel condominio fosse sconosciuta e dichiarasse di essere parente o conoscente di un vicino di casa, non aprite il portone;
4.
Non consentite l’accesso in casa a persone che dichiarano di essere dipendenti od esattori di aziende distributrici di gas, energia elettrica, acqua, A.S.L. anche se in tuta e muniti di tesserino: i tecnici o dipendenti delle aziende si recano nelle abitazioni solo se chiamati dagli utenti, mentre i dipendenti A.S.L. non si recano mai a domicilio;
5.
Non consentite l’accesso a persone che dichiarano di essere appartenenti a Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale etc.) se non indossano l’uniforme di Istituto. Anche in questo caso, prima di aprire la porta, richiedete ai visitatori di mostrare la tessera personale di riconoscimento.
6.
Qualora sia stato consentito l’accesso a persona sconosciuta che poi abbia dato adito a sospetti, non consentitele di condurvi lontano dalla porta d’ingresso dell’appartamento (es. sul terrazzo, in cucina, in soggiorno etc.) e dichiarate con noncuranza che state attendendo l’arrivo, da un momento all’altro, di un vostro parente Carabiniere (o Poliziotto, Finanziere etc.).
7.
Non mostrate mai a persone sconosciute il denaro in vostro possesso, documentazione personale od altro: non firmate contratti (telefonici, di acquisto per corrispondenza) se non ne abbiate ben compreso la natura. Nel caso questo fosse avvenuto sappiate che avete sempre il diritto di recedere dall’acquisto inviando raccomandata entro sette giorni dalla stipula del contratto.
8.
Non custodite mai il “codice segreto” del Bancomat e carta di credito nello stesso luogo dove tenete le tessere magnetiche: piuttosto cercate di trascrivere il numero in un’agendina, camuffandolo.
9.
Non circolate mai con ingenti somme di denaro: prelevate con il bancomat o da libretto di deposito solo il denaro strettamente necessario: analogamente, non conservate grosse somme di denaro in casa, se non disponete di una cassaforte;
10.
Accreditate la pensione su C/C bancario o postale, evitando di portare molto contante con voi.
11.
Prestate la massima attenzione alle persone incontrate fuori degli uffici postali, farmacie, fermate dei Bus: rifiutate eventuali offerte di passaggi in auto provenienti da sconosciuti, non fatevi abbracciare da sconosciuti che si presentano come vecchi conoscenti o colleghi di lavoro e non consentite loro di accompagnarvi a casa, magari con il pretesto di aiutarvi a portare la spesa.
12.
Non date credito a persone che dichiarino di essere intenzionati a fare donazioni e che si offrano di devolvere a vostro favore parte della donazione qualora voi consegnaste loro denaro per le spese notarili;
13.
Evitate di custodire in casa, in luoghi ovvi, preziosi o denaro: in mancanza di cassaforte o luogo sicuro, portateli in banca;
14.
Chiudete sempre con massima cura tutte le serrature quando uscite di casa: è possibile collegare un allarme direttamente al numero di emergenza 112, attraverso il combinatore telefonico;
15.
Non lasciate mai la porta di casa aperta mentre caricate o scaricate i bagagli dalla vostra auto: è preferibile che una persona rimanga in casa mentre l’altra scarica i bagagli. Se siete soli, durante i vari tragitti per scaricare il bagaglio chiudete sempre la porta di casa a chiave;
16.
Durante la spesa al mercato settimanale, mentre vi muovete fra i vari banchi tenete la borsetta a tracolla, ben chiusa e bloccata con una mano. Gli uomini dovranno evitare di tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni: custoditelo nelle tasche anteriori o nella tasca interna del giaccone, chiusa con cerniera.
17.
Diffidate di persone sconosciute che asseriscono di essere vostri vecchi amici, colleghi di lavoro di qualche parente o conoscente e che intendano salutarvi con un abbraccio: controllate che, durante il contatto, non si siano impossessati del portafogli.
18.
Durante i tragitti a bordo di mezzi pubblici prestate la massima attenzione a chi si trova dietro di voi, nella calca: tenete la borsetta o il portafogli come al punto 16.
19.
IN OGNI CASO E PER QUALSIASI DUBBIO TELEFONATE SEMPRE ALL’UTENZA 112 DEI CARABINIERI SENZA TIMORE DI DISTURBARE: IL CARABINIERE E’ AL SERVIZIO DEL CITTADINO