mercoledì 22 aprile 2009

Condomini morosi l’amministratore è legittimato a proporre istanza di fallimento

Il condominio, al pari di qualsiasi creditore, può agire per far dichiarare il fallimento del condomino moroso che svolga un’attività imprenditoriale.
Chi amministra un condominio sa quanto frequente sia l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali riferite all’uso delle parti comuni.
Ebbene, la giurisprudenza più recente ha stabilito che l’amministratore, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, è legittimato a proporre istanza di fallimento nei confronti del condomino imprenditore in mora con i pagamenti delle spese condominiali.
Non solo.
I crediti del condominio possono trovare soddisfazione anche qualora la dichiarazione di fallimento sia già intervenuta.
Infatti, il condominio può insinuarsi nel fallimento precedentemente dichiarato dal Tribunale, indicando il credito vantato nei confronti del condomino fallito.
In questo caso tuttavia esso non è assistito da privilegio, per cui verrà soddisfatto soltanto se e nella misura in cui risulti un residuo attivo successivo al pagamento dei crediti privilegiati.
Sul punto, vanno rilevate ulteriori precisazioni.
In primo luogo, il fallito ha diritto di continuare ad abitare con la propria famiglia l’immobile di sua proprietà sino alla liquidazione di tutte le attività.
Questo è quanto prevede la vigente legge fallimentare, la quale stabilisce che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta da tale uso sino a quando non sia terminata la liquidazione di tutte le attività.
In secondo luogo, l’acquirente dell’immobile del fallito risponde delle spese condominiali maturate nella gestione precedente e in quella in corso al momento del trasferimento, per la parte non soddisfatta dal fallimento.
L’amministratore, dunque, è legittimato a rivolgersi all’acquirente nel caso in cui il credito del condominio per le spese condominiali non abbia trovato integrale soddisfazione dal fallimento.

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