Capita sovente di vedere giovani e anche meno giovani, muniti di zaino e di motorini che, per guadagnarsi il pane quotidiano, distribuiscono volantini pubblicitari per conto di aziende commerciali. Detti volantini vengono inseriti, a volte nelle cassette postali come normale posta, oppure come accade sempre più di frequente, nell’apposito contenitore con a fronte la scritta “pubblicità condominiale”, posto all’esterno dell’edificio condominiale. Spesso detta attività viene però esercitata in maniera invadente….Si sa, la pubblicità è l’anima del commercio; la nostra stessa Costituzione all’art. 41 riconosce la libertà di iniziativa economica privata. Ma fino a che punto essa può spingersi? Cosa fare di fronte a forme di esercizio della libertà di iniziativa economica così aggressive e invadenti e tali da ledere la personalità dell’individuo?La pubblicità nella propria cassetta dovrebbe essere autorizzata dal proprietario della cassetta stessa in base alla legge sulla privacy. Pertanto, il primo passo è quello di manifestare esplicitamente la propria volontà di non ricevere materiale pubblicitario a mezzo di apposito avviso affisso sulla cassetta stessa. Qualora detto accorgimento non dovesse raggiungere il risultato voluto, sarebbe auspicabile l’invio di una lettera di messa in mora con raccomandata A/r da inviarsi ai soggetti “disturbatori”.Si evidenzia a tal proposito una sentenza del giudice di pace di Bari del 22 dicembre 2003 il quale ha condannato due società della Grande distribuzione a risarcire il danno esistenziale patito da un condomino che continuava sistematicamente a ricevere materiale pubblicitario nonostante l’espresso invito affisso sulla cassetta delle lettere a non depositare materiale pubblicitario.Il giudice ha infatti ritenuto che il disagio provocato dalla costrizione allo svuotamento giornaliero della cassetta postale, nonché la violazione della privacy costituiscano interessi la cui lesione è fonte di un danno non patrimoniale risarcibile.
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